3. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art. 28 e 31 LPAmm (STA 24.8.90 in re C.). L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa presentata dall'espropriata e la reiezione integrale del ricorso inoltrato dal Comune avrebbero imposto dunque di ripartire la tassa di giustizia in ragione di ½ per parte, dando per compensate le ripetibili (art. 28 e 31 LPAmm). Per questi motivi, visti gli art. 4, 22 ter CF; 5, 34 LPT; 19 bis, 76 LFespr; 39 LALPT; 34, 36, 37 LE 1940; 25, 26 LE 1973; 1, 19, 39, 50, 73 Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 LPAmm, dichiara e pronuncia: