Rispetto ai giudizi delle istanze cantonali, l'autorità di ricorso federale ha fatto tuttavia decorrere gli interessi dovuti sull'indennità di espropriazione materiale a partire dal 6 aprile 1973, poiché "al momento in cui il vincolo litigioso è entrato in vigore la situazione giuridica non appariva chiara, perlomeno ad un profano. Il testo legale dell'art. 37 cpv. 1 LE 1940 dava a credere ai cittadini che non potevano richiedere nessuna indennità per le limitazioni previste dal PR.