Ammessa la sussistenza di un'espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR, l'Alta Corte ha di fatto confermato in toto le indennità decise dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina con argomentazioni che in questa attuale sede, per brevità d'esposizione, basta dare come integralmente riprodotte. Rispetto ai giudizi delle istanze cantonali, l'autorità di ricorso federale ha fatto tuttavia decorrere gli interessi dovuti sull'indennità di espropriazione materiale a partire dal 6 aprile 1973, poiché "al momento in cui il vincolo litigioso è entrato in vigore la situazione giuridica non appariva chiara, perlomeno ad un profano.