G. Adito da __________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 6 giugno 1995 il Tribunale federale ha parzialmente riformato il predetto giudicato. L'Alta Corte federale ha in pratica confermato le decisioni del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina e del Tribunale cantonale amministrativo laddove fissavano il dies aestimandi al 6 aprile 1973 e riconoscevano all'espropriata un indennizzo di fr. 60.- il mq per l'espropriazione materiale di ca. 15'600 mq del mapp. no. __________ di __________.