Questo Tribunale ha ritenuto in sostanza che le norme cantonali invocate dall'espropriata non le avessero accordato una protezione più estesa di quella offerta dal diritto federale e che la proprietaria avesse manifestato inequivocabilmente la propria volontà di farsi risarcire in data 8 novembre 1988. Per finire, ha quindi tutelato ampiamente le deduzioni operate dal Tribunale di espropriazione in ordine al dies aestimandi, alla quantificazione dell'indennità ed al giorno di decorrenza degli interessi espropriativi d'uso. G. Adito da __________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 6 giugno 1995 il Tribunale federale ha parzialmente riformato il predetto giudicato.