Ricordato come per costante prassi del Tribunale federale l'interesse espropriativo d'uso spetti al proprietario colpito a partire dal momento in cui egli ha manifestato in modo inequivocabile la sua volontà di farsi risarcire, l'insorgente ha postulato che nell'evenienza concreta l'interesse venisse fatto decorrere dal 16 maggio 1991, data in cui l'espropriata ha notificato formalmente e senza riserve le proprie pretese. Previo annullamento del dispositivo no. 2 della querelata pronunzia il Comune ha chiesto inoltre che all'espropriata non venissero assegnate ripetibili per la procedura di prima istanza.