Conclusione, questa, che non può essere sovvertita neppure da considerazioni legate alla presunta violazione del principio della buona fede e riferite all'infelice formulazione degli art. 37 LE 1940 e 26 LE 1973, che in combinazione con l'art. 39 Lespr 1971 avrebbero potuto esercitare un effetto fuorviante sui proprietari di fondi colpiti da vincoli di PR. Il Tribunale di espropriazione ha infine deciso di assegnare gli interessi d'uso a far tempo dall'8 novembre 1988, giorno in cui l'espropriata, con una lettera indirizzata al Municipio, ha manifestato a titolo cautelativo l'intenzione di farsi risarcire in futuro delle conseguenze inerenti al vincolo pianificatorio. F. Avverso