Data per scontata la sussistenza di un'espropriazione materiale ed evocati i principi scaturiti dalla costante giurisprudenza federale sia in tema di dies aestimandi che di decorrenza degli interessi, con dovizia di motivazione il primo giudice ha escluso innanzi tutto che la legge cantonale di espropriazione del 1971, emanata prima della LPT, abbia istituito un regime specifico in materia di espropriazione materiale più favorevole di quello giurisprudenziale sviluppato dal Tribunale federale; per capirlo basta riferirsi ai materiali legislativi, dai quali si può tranquillamente desumere che ad eccezione dell'art. 39 le norme della Lespr sono state coniate esclusivamente in funzione