{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-10_1996-03-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17055&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e878c40a4ca5dd1b9a4c47292f6db3c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:13", "Checksum": "1cd793329b59e402c8d5b3e9797d9582", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n\"al momento in cui il vincolo litigioso è entrato in vigore la situazione giuridica non appariva chiara, perlomeno ad un profano. Il testo legale dell'art. 37 cpv. 1 LE 1940 dava a credere ai cittadini che non potevano richiedere nessuna indennità per le limitazioni previste dal PR. Nella sua decisione del 6 aprile 1973 d'approvazione del PR 1973, notificata all'autore della ricorrente, lo stesso Consiglio di Stato aveva confermato che il Comune non era tenuto a versare indennità alcuna se non espropriava i fondi colpiti. In concreto, la situazione appare diversa da quanto ipotizzato nel caso __________ (DTF 109 Ib 262/63). La constatazione del Governo equivale ad un'errata indicazione delle vie di ricorso, che, secondo un principio generale ed invalso, non dovrebbe nuocere a colui che la riceve (v. art. 107 cpv. 3 OG, 38 PA). Ora, non era palese, anche per un giurista, che tale indicazione era sbagliata. In effetti, era possibile ritenere che una restrizione temporanea, come quella risultante dal PR 1973 adottato sulla base della LE 1940, non fosse così incisiva da giustificare un'indennità, ciò che apparentemente era stata la considerazione del legislatore ticinese alla base della predetta disposizione. Dal canto suo, il TE ha ritenuto che il testo legale poteva indurre in errore il cittadino e che fino alla sentenza __________ la situazione giuridica era ignorata quasi da tutti, legali e pianificatori compresi. Esso ha però rinunciato ad anticipare la data di decorrenza degli interessi al momento dell'entrata in vigore del vincolo, perché vi era stata completa inazione da parte del proprietario fino all'approvazione del PR 1988, sottolineando implicitamente che questa soluzione è poco soddisfacente. Se le preoccupazioni del TE sono comprensibili, il rifiuto dell'interesse appare troppo schematico. In effetti, gli esempi giurisprudenziali sopra illustrati non sono esaustivi. Pertanto, possono sussistere altri casi ove le circostanze ed in particolare la buona fede impongano di attenersi al principio del risarcimento del danno dovuto al ritardo nel pagamento dell'indennità per espropriazione materiale. In concreto, la buona fede impone una simile soluzione. La presunzione che il proprietario che non si manifesta rinuncia al pagamento di interessi compensatori non ha alcun senso allorquando l'inazione del proprietario sia dovuta al comportamento delle autorità, nel caso di specie del legislatore ticinese e del Consiglio di Stato. Questa soluzione si impone tanto più che, prima di conoscere la sentenza resa dal Tribunale federale il 29 agosto 1990 nella causa __________ e consorti, le due parti erano verosimilmente dell'avviso che l'indennità al m2 fosse più elevata - probabilmente a causa di un dies aestimandi diverso. Pertanto, se il Comune beneficia di una stima particolarmente favorevole, non è iniquo pretendere ch'esso paghi gli interessi a partire dal giorno in cui era dovuta l'indennità per espropriazione materiale, come sarebbe stato il caso se il proprietario non fosse stato indotto in errore.\"\nSulla scorta di quanto precede, il ricorso 12 giugno 1994 di __________ avrebbe dovuto essere parzialmente accolto, con la conseguente riforma del giudizio impugnato quo alla sola decorrenza degli interessi dovuti all'insorgente per titolo di espropriazione materiale.\n3. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art. 28 e 31 LPAmm (STA 24.8.90 in re C.).\nL'accoglimento solo parziale dell'impugnativa presentata dall'espropriata e la reiezione integrale del ricorso inoltrato dal Comune avrebbero imposto dunque di ripartire la tassa di giustizia in ragione di ½ per parte, dando per compensate le ripetibili (art. 28 e 31 LPAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 4, 22 ter CF; 5, 34 LPT; 19 bis, 76 LFespr; 39 LALPT; 34, 36, 37 LE 1940; 25, 26 LE 1973; 1, 19, 39, 50, 73 Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 LPAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il dispositivo 2 della sentenza 12 dicembre 1994 (ES 7-8/94) del Tribunale cantonale amministrativo è modificato come segue:\n\"La tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) è posta per metà a carico del Comune di __________ e per il resto a carico di __________.\nSi danno per compensate le ripetibili.\"\n2. Non si prelevano né tasse, né spese.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}