{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-10_1996-03-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17055&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e878c40a4ca5dd1b9a4c47292f6db3c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:13", "Checksum": "1cd793329b59e402c8d5b3e9797d9582", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPrevio annullamento del dispositivo no. 2 della querelata pronunzia il Comune ha chiesto inoltre che all'espropriata non venissero assegnate ripetibili per la procedura di prima istanza.\nCon giudizio 12 dicembre 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto entrambe le impugnative.\nQuesto Tribunale ha ritenuto in sostanza che le norme cantonali invocate dall'espropriata non le avessero accordato una protezione più estesa di quella offerta dal diritto federale e che la proprietaria avesse manifestato inequivocabilmente la propria volontà di farsi risarcire in data 8 novembre 1988. Per finire, ha quindi tutelato ampiamente le deduzioni operate dal Tribunale di espropriazione in ordine al dies aestimandi, alla quantificazione dell'indennità ed al giorno di decorrenza degli interessi espropriativi d'uso.\nG. Adito da __________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 6 giugno 1995 il Tribunale federale ha parzialmente riformato il predetto giudicato.\nL'Alta Corte federale ha in pratica confermato le decisioni del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina e del Tribunale cantonale amministrativo laddove fissavano il dies aestimandi al 6 aprile 1973 e riconoscevano all'espropriata un indennizzo di fr. 60.- il mq per l'espropriazione materiale di ca. 15'600 mq del mapp. no. __________ di __________.\nPer ragioni dedotte dal principio della buona fede, il Tribunale federale ha tuttavia fatto decorrere gli interessi dal 6 aprile 1973, ovvero dall'entrata in vigore del PR, accogliendo parzialmente il gravame interposto dalla ricorrente.\nDonde il presente, nuovo giudizio volto unicamente a definire la ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nI gravami in oggetto, tempestivi e correttamente formulati, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 LPAmm) in base agli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPAmm).\n2. Come brevemente ricordato in narrativa, con sentenza vincolante del 6 giugno 1995 il Tribunale federale ha ritenuto infondate le censure sollevate da __________ contro la determinazione del dies aestimandi secondo i principi materiali di diritto federale relativi all'espropriazione materiale. Ammessa la sussistenza di un'espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR, l'Alta Corte ha di fatto confermato in toto le indennità decise dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina con argomentazioni che in questa attuale sede, per brevità d'esposizione, basta dare come integralmente riprodotte.\nRispetto ai giudizi delle istanze cantonali, l'autorità di ricorso federale ha fatto tuttavia decorrere gli interessi dovuti sull'indennità di espropriazione materiale a partire dal 6 aprile 1973, poiché"}