{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-10_1996-03-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17055&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e878c40a4ca5dd1b9a4c47292f6db3c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:13", "Checksum": "1cd793329b59e402c8d5b3e9797d9582", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. Esaurite tutte le formalità procedurali, con sentenza 18 aprile 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha riconosciuto a __________ un'indennità di fr. 60.- il mq per l'espropriazione materiale di ca. 15'600 mq del mapp. no. __________ di __________ conseguente all'entrata in vigore del PR 1973, oltre agli interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a partire dall'8 novembre 1988.\nData per scontata la sussistenza di un'espropriazione materiale ed evocati i principi scaturiti dalla costante giurisprudenza federale sia in tema di dies aestimandi che di decorrenza degli interessi, con dovizia di motivazione il primo giudice ha escluso innanzi tutto che la legge cantonale di espropriazione del 1971, emanata prima della LPT, abbia istituito un regime specifico in materia di espropriazione materiale più favorevole di quello giurisprudenziale sviluppato dal Tribunale federale; per capirlo basta riferirsi ai materiali legislativi, dai quali si può tranquillamente desumere che ad eccezione dell'art. 39 le norme della Lespr sono state coniate esclusivamente in funzione dell'espropriazione formale. Non vi sarebbe quindi motivo alcuno per discostarsi dalla soluzione giuridica adottata nella \"pratica __________ \", che aveva per oggetto una fattispecie del tutto identica a quella attualmente dedotta in giudizio: nel solco di quanto deciso dal Tribunale federale in quel caso (STF 23 agosto 1990), anche in questo il dies aestimandi deve essere dunque fissato in corrispondenza del 6 aprile 1973, data in cui è entrato in vigore il primo PR di __________ ed il vincolo generatore di espropriazione materiale. Conclusione, questa, che non può essere sovvertita neppure da considerazioni legate alla presunta violazione del principio della buona fede e riferite all'infelice formulazione degli art. 37 LE 1940 e 26 LE 1973, che in combinazione con l'art. 39 Lespr 1971 avrebbero potuto esercitare un effetto fuorviante sui proprietari di fondi colpiti da vincoli di PR.\nIl Tribunale di espropriazione ha infine deciso di assegnare gli interessi d'uso a far tempo dall'8 novembre 1988, giorno in cui l'espropriata, con una lettera indirizzata al Municipio, ha manifestato a titolo cautelativo l'intenzione di farsi risarcire in futuro delle conseguenze inerenti al vincolo pianificatorio.\nF. Avverso il predetto giudizio entrambe le parti in causa sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.\na) Con ricorso 12 giugno 1994 __________ ha riproposto essenzialmente le medesime argomentazioni addotte senza successo in prima istanza, contestando in particolare il dies aestimandi preso in considerazione dal Comune e dal primo giudice.\nLa ricorrente ha riaffermato che il caso avrebbe dovuto essere risolto esclusivamente alla luce della LE 1940 vigente al momento dell'approvazione del PR 1973 di __________, la quale ignorava l'istituto dell'espropriazione materiale ed escludeva esplicitamente il riconoscimento di indennizzi per le restrizioni - limitate nel tempo - dei diritti dei proprietari previste dai PR (art. 34 e 37 LE 1940). Gli art. 26 LE 1973 e 39 Lespr 1971 non hanno sostanzialmente mutato siffatto quadro giuridico, per cui con l'approvazione del nuovo PR del 1988 i proprietari hanno acquisito la legittimazione a domandare l'espropriazione totale del fondo gravato secondo il suo valore al momento della decisione del Tribunale di espropriazione (art. 19 frase 2 Lespr). __________ ha ribadito pertanto che sulla scorta del tenore letterale della LE 1940 non le si potevano opporre leggi e nozioni giurisprudenziali elaborate posteriormente senza violare il principio della buona fede; nel suo caso doveva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 19 Lespr.\nSempre in tema di dies aestimandi nell'ambito dell'espropriazione materiale, l'insorgente ha avversato le tesi affacciate dal primo giudice sostenendo che a livello legislativo non vi è alcuna lacuna, la Lespr essendo chiaramente applicabile nel suo complesso, art. 19 compreso, \"a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di un'espropriazione\" (art. 1 cpv. 2 Lespr). Questa soluzione - ha aggiunto - è stata adottata da leggi di altri cantoni (__________ in particolare) e sarebbe stata avallata anche dalla prassi dei tribunali, tant'è che nella sentenza 6 maggio 1976 prolata in re __________ e __________ il Tribunale cantonale amministrativo ha considerato determinante ai fini della valutazione di un'indennità di espropriazione materiale il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione.\nL'espropriata ha d'altronde qualificato la sentenza impugnata siccome arbitraria, anche perché il giudice di prime cure ha fissato l'indennità di fr. 60.- il mq in base ai valori del 1973, senza tener conto della svalutazione della moneta intervenuta in questi ultimi venti anni. Prendendo in considerazione la diminuzione del potere d'acquisto del franco, l'indennizzo avrebbe dovuto essere di fr. 127.62 il mq.\nLa ricorrente ha invitato infine questo Tribunale a specificare l'ammontare dei tassi usuali d'interesse praticati dalle CFS.\nb) Il Comune di __________ si è limitato a contestare gli interessi, nella misura in cui questi sono stati riconosciuti a far tempo dall' 8 novembre 1988.\nRicordato come per costante prassi del Tribunale federale l'interesse espropriativo d'uso spetti al proprietario colpito a partire dal momento in cui egli ha manifestato in modo inequivocabile la sua volontà di farsi risarcire, l'insorgente ha postulato che nell'evenienza concreta l'interesse venisse fatto decorrere dal 16 maggio 1991, data in cui l'espropriata ha notificato formalmente e senza riserve le proprie pretese."}