{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-10_1996-03-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17055&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e878c40a4ca5dd1b9a4c47292f6db3c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:13", "Checksum": "1cd793329b59e402c8d5b3e9797d9582", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.1996 50.1996.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. ES 4/96 cm |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sui ricorsi\n|\n|\na) 12 giugno 1994 di __________ (rappr. dal dott. __________)\nb) 13 giugno 1994 del __________ (patr. dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 18 aprile 1994 (no. 398/79) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione materiale che __________, con istanza 16 maggio 1991, ha avviato nei confronti del Comune di __________ a dipendenza dell'imposizione di un vincolo __________ su parte del mappale no. __________ RFD di __________; |\nviste le risposte:\n- 10 agosto 1994 del Tribunale di espropriazione\n- 29 agosto 1994 del Comune di __________\nal ricorso di __________;\n- 10 agosto 1994 del Tribunale di espropriazione\n- 30 agosto 1994 di __________\nal ricorso del Comune di __________;\nrichiamata la sentenza 6 giugno 1995 del Tribunale federale;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Nel 1988, a seguito di una divisione ereditaria, __________ è diventata proprietaria unica della part. no __________ RFD di __________, di complessivi mq 24'871, così censita a RF:\nA) fabbricato abitato mq 195\nB) fabbricato abitato mq 143\nC) portico mq 37\nD) fabbricato mq 18\nE) fabbricato mq 232\nf) piazzale mq 259\ng) posteggio mq 63\nh) giardino mq 241\ni) prato vignato mq 23'683\nIl fondo, pianeggiante e di forma irregolare, è situato nei pressi della chiesa e della casa parrocchiale in località \"__________\", a sud della zona del nucleo tradizionale del paese.\nB. In data 6 aprile 1973 il Consiglio di Stato ha approvato il primo piano regolatore del Comune di __________ (PR 1973), con la conseguente inclusione di ca. 17'000 mq di questo vasto mappale in zona __________ allo scopo di edificare in loco un centro scolastico/culturale, delle sale multiuso e altre infrastrutture di pubblico interesse. Gli studi pianificatori allestiti dal Comune prevedevano invero di imporre il vincolo su tutta l'area del fondo, allora di proprietà __________; questi è però insorto innanzi al Consiglio di Stato, ottenendo che una parte del mappale fosse attribuita alla zona residenziale con costruzioni a carattere medio.\nLa successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 12 aprile 1988 non ha fondamentalmente modificato questo assetto pianificatorio: 15'600 mq ca. della particella no. __________ sono rimasti colpiti dal vincolo __________, mentre la parte restante è stata inclusa in zona R3b malgrado le contestazioni degli eredi fu __________, che in via ricorsuale avevano postulato l'attribuzione dell'intero fondo alla zona R4. I proprietari hanno censurato il provvedimento anche innanzi al Gran Consiglio, tuttavia il loro gravame è stato formalmente ritirato in data 10 novembre 1988.\nC. L'11 maggio 1988 gli __________ hanno presentato una notifica di pretese al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, chiedendo un indennizzo di fr. 340.- il mq per l'espropriazione materiale dell'area gravata dal vincolo __________. Inoltrata senza il consenso di tutti gli eredi, la procedura è stata dapprima sospesa indi definitivamente abbandonata per volontà di __________, che nel frattempo - a seguito di divisione ereditaria - era diventata proprietaria unica del mapp. no. __________ RFD di __________. Quest'ultima ha successivamente intavolato intense trattative con il Comune per la cessione parziale o totale della superficie vincolata.\nD. Venuta meno la possibilità di un accordo bonale, con scritto 16 maggio 1991 __________ ha notificato al Comune di __________ una pretesa d'indennità di fr. 500.- il mq, oltre interessi, per titolo di espropriazione materiale.\nNel susseguente, duplice scambio di memorie e in occasione delle udienze di conciliazione le parti si sono arroccate su posizioni contrapposte. Il Comune, fondandosi apertamente sulla sentenza 23 agosto 1990 del Tribunale federale e pubblicata in RDAT II-1991 N. 68, ha offerto un indennizzo di fr. 60.- il mq (oltre all'interesse d'uso a far tempo dal 16 maggio 1991) sulla base di un dies aestimandi riportato al 6 aprile 1973, data dell'entrata in vigore del PR 1973. L'espropriata ha invece ribadito le proprie richieste risarcitorie fondate sui valori di mercato di questi ultimi anni, sostenendo che la data determinante per l'estimo si situerebbe al più presto al momento dell'approvazione del PR 1986 (12 aprile 1988) e quella per la decorrenza degli interessi all'8 novembre 1988, giorno in cui ha indirizzato una lettera al Municipio di __________ manifestando la sua chiara intenzione di essere indennizzata. Riguardo alla problematica del dies aestimandi, il patrocinatore dell'istante ha contestato senza mezzi termini la giurisprudenza federale, segnatamente quella pubblicata in DTF 109 Ib 257, riproponendo in sostanza il discorso critico sviluppato in un suo recente trattato di diritto amministrativo (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, p. 410) secondo cui in virtù del principio della non retroattività delle leggi, alle restrizioni istituite prima dell'entrata in vigore della LPT sarebbe applicabile il diritto cantonale e quindi l'art. 19 Lespr 1971, che stabilisce quale momento determinante per la valutazione dell'indennità espropriativa quello dell'emanazione del giudizio di stima da parte del Tribunale di espropriazione."}