La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art. 28 e 31 LPamm (STA 24.8.90 in re C.). L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone pertanto di ripartire tra le parti la tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili si ritengono invece compensate (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 21 LPT; 23, 25 bis LE 1973; 66 LALPT; 9, 11, 39, 50, 73, 75 Lespr; 18, 28, 31 e 65 LPamm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza il dispositivo 1 della sentenza 26 gennaio 1995 (no.