Adito dall'espropriante, questo Tribunale può quindi rivedere le singole posizioni dell'indennità riconosciuta dal primo giudice, ma non può condannare il ricorrente a pagare un risarcimento globale superiore a quello deciso dall'istanza inferiore. Altrimenti detto, nella misura in cui l'indennizzo espropriativo si compone di un capitale e dei relativi interessi, il Tribunale amministrativo può esaminare e modificare entrambe le poste, segnatamente gli interessi, a condizione che da un profilo contabile il risultato complessivo non si configuri alla stregua di una reformatio in peius (cfr. STF 6 giugno 1995 in re G. C.).