Statuendo sui ricorsi contro le sentenze dei Tribunali di espropriazione, il Tribunale cantonale amministrativo apprezza liberamente il fatto ed il diritto (art. 50 cpv. 1 Lespr), senza poter tuttavia modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 LPamm, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 LPamm). Adito dall'espropriante, questo Tribunale può quindi rivedere le singole posizioni dell'indennità riconosciuta dal primo giudice, ma non può condannare il ricorrente a pagare un risarcimento globale superiore a quello deciso dall'istanza inferiore.