a Lespr). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un fondo venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; DTF 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi giĆ  soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi.