Operando una stima unica il Tribunale di espropriazione da implicitamente atto che tra l'intervento costitutivo di espropriazione materiale e la data determinante per la fissazione dell'indennità dovuta a titolo di espropriazione formale, il valore metrico (residuo) del fondo divenuto inedificabile è rimasto sostanzialmente immutato. A giusto titolo, poiché le approfondite indagini recentemente effettuate dal Tribunale cantonale amministrativo rivelano che a far tempo dal 1977 nel Luganese non è infatti intervenuta alcuna significativa modifica del valore dei fondi agricoli (RDAT II-1994 N. 64).