, con la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai fini della espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto una evoluzione nel corso degli anni (DTF 114 Ib 111 consid. 2a; 114 Ib 122 consid. 7a; 108 Ib 334 consid. 4c). Operando una stima unica il Tribunale di espropriazione da implicitamente atto che tra l'intervento costitutivo di espropriazione materiale e la data determinante per la fissazione dell'indennità dovuta a titolo di espropriazione formale, il valore metrico (residuo) del fondo divenuto inedificabile è rimasto sostanzialmente immutato.