Fondandosi sulle indennità fissate da questo Tribunale per l'espropriazione dei terreni necessari alla costruzione della nuova Casa comunale, dell'asilo, degli impianti sportivi e dei posteggi, ritiene che nel 1975 il valore venale del fondo parrocchiale doveva aggirarsi sui 100.- fr. il mq. 4.1. In caso di espropriazione materiale il momento determinante per la valutazione dell'indennità è il giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento pianificatorio che ha comportato la restrizione della proprietà (G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter; DTF 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2, 112 Ib 509 consid.