1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, RVGC sessione ordinaria autunnale 1987, p. 1179), novella legislativa entrata appunto in vigore il 6 maggio 1988 (RDAT II-1994 N. 64). La dottrina ticinese concorda nel ritenere che il termine di dieci anni di cui all'art. 39 cpv. 1 Lespr si applica anche a tutte le restrizioni preesistenti e decorre a partire dal 6 maggio 1988, ossia dalla data di entrata in vigore della modifica della Lespr del 21 marzo 1988 (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 765). Ne consegue che le pretese d'indennizzo notificate dalla Parrocchia si appalesano tempestive. 4.