L'art. 75 cpv. 2 Lespr stabilisce da parte sua che "il termine di 10 anni di cui all'art. 39 cpv. 1 della presente legge decorre dalla sua entrata in vigore per tutti i vincoli preesistenti". Per "presente legge" รจ da intendersi la modificazione che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1, 39 cpv. 5 e 75 cpv. 2 (cfr. rapporto 26 febbraio 1988 della Commissione della legislazione sul messaggio 9 dicembre 1987 concernente la modifica dell'art. 39 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, RVGC sessione ordinaria autunnale 1987, p. 1179), novella legislativa entrata appunto in vigore il 6 maggio 1988 (RDAT II-1994