Brenni, La perenzione dell'azione di espropriazione materiale giusta l'art. 39 Lespr, RDAT 1984 p. 265); la decorrenza infruttuosa di questo termine annuale di mera perenzione (DTF 113 Ib 370, 112 Ib 510; Brenni, op. cit., p. 265) comportava quindi la decadenza della pretesa e l'estinzione di tutti i diritti che ne derivavano (Grisel, Traité de droit administratif, p. 662 ss.). Il nuovo art. 39 cpv. 1 Lespr prevede invece che "le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese". L'art. 75 cpv.