In quella decisione il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di precisare che il nuovo art. 39 Lespr ha sancito una sorta di restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale. Secondo il diritto previgente, se una restrizione della proprietà aveva conseguenze equivalenti ad una espropriazione materiale, chi si riteneva leso doveva far valere le proprie pretese di indennità, pena la perenzione, entro un anno da quando il provvedimento era diventato definitivo (Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 5 ad art. 26 LE; Brenni, La perenzione dell'azione di espropriazione materiale giusta l'art. 39 Lespr, RDAT 1984 p. 265);