che ha generato un cambiamento di giurisprudenza - in seguito sempre riconfermato - circa la portata dell'art. 39 cpv. 1 Lespr nella versione entrata in vigore il 6 maggio 1988. In quella decisione il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di precisare che il nuovo art. 39 Lespr ha sancito una sorta di restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale.