__________ non ha cessato di esplicare i propri effetti, continuando ad ingenerare espropriazione materiale. Il dies aestimandi va quindi fissato al 7 ottobre 1975, così come deciso dal primo giudice e riconosciuto dalle stesse parti in causa. Nel caso specifico, la correttezza di questa soluzione è oltretutto avvalorata dal fatto - deducibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti - che in realtà la Parrocchia ha manifestato con sufficiente chiarezza la propria volontà di farsi risarcire già nel 1989 (cfr. consid. 5), anno in cui le pretese notificate non potevano che riferirsi alle conseguenze del vincolo imposto nel 1975. 3.