In effetti, una volta adottato dal Consiglio comunale, il nuovo PR - che prevedeva il mantenimento del terreno dei ricorrenti nella stessa zona - era stato pubblicato in vigenza di quello vecchio esplicando effetto anticipato fino al momento della sua approvazione da parte del Governo. Ne consegue che nei sei giorni intercorrenti tra la scadenza del vecchio PR e l'approvazione di quello nuovo non era sussistita alcuna possibilità di edificare il fondo: da un lato - aveva precisato il Tribunale federale - per il blocco edilizio sancito dall'art. 25 bis cpv.