nella RDAT II-1991 N. 68). In quel caso, tuttavia, l'Alta Corte federale aveva lasciato la questione indecisa (cfr. consid. 3c) annotando in particolare come l'approvazione del nuovo PR fosse avvenuta 6 giorni dopo la scadenza di quello antecedente, lasso di tempo durante il quale il fondo gravato dal vincolo AP/EP era rimasto colpito dal blocco edilizio di cui all'art. 25 bis cpv. 1 LE 1973. In effetti, una volta adottato dal Consiglio comunale, il nuovo PR - che prevedeva il mantenimento del terreno dei ricorrenti nella stessa zona - era stato pubblicato in vigenza di quello vecchio esplicando effetto anticipato fino al momento della sua approvazione da parte del Governo.