In altre parole, bisogna chiarire se nel caso di specie il dies aestimandi debba essere fissato al 7 ottobre 1975 o al 13 gennaio 1993; in quest'ultima evenienza l'impugnativa del Comune andrebbe respinta senza ulteriori disamine, giacché il controverso indennizzo espropriativo accordato alla Parrocchia in base ai presunti valori del 1975 risulterebbe in ogni modo inadeguato e come tale favorevole all'ente ricorrente. La problematica in esame è già stata sottoposta al Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi nel 1990 su una fattispecie per certi versi analoga a quella qui dedotta in giudizio (STF 23 agosto 1990 in re A. e LLCC pubbl. nella RDAT II-1991 N. 68).