{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-8_1996-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17037&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd111a17b598c79bf898dd7550b8a0a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:40", "Checksum": "20350a4b37a1e15a8dea0fb2225479b2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPoste queste premesse, ai fini del presente giudizio quo alla decorrenza degli interessi occorre considerare che nel giugno del 1989 erano già in corso tra le parti concrete discussioni per la cessione di tutto il mapp. __________ al Comune. Lo comprova il tenore dello scritto 18 luglio 1990 (doc. D) che il Municipio ha indirizzato al Consiglio parrocchiale in risposta ad una richiesta del 13 giugno 1989, confermandogli il proprio interesse all'acquisto del terreno per il prezzo di fr. 600'000.-. Ora, se è ben vero che nella citata missiva si precisava che la conclusione dell'affare sarebbe dipesa dalle decisioni del Consiglio comunale, è altrettanto vero che l'incoraggiante e precisa offerta dell'Esecutivo ha fatto nascere nella Parrocchia precise aspettative, poi deluse, in punto alla possibilità di addivenire entro breve termine alla stipulazione del divisato negozio senza dover far capo a qualsivoglia procedura espropriativa. Lo stato di trepidante e speranzosa attesa in tal senso vissuto dalla Parrocchia traspare anche dai successivi scambi di corrispondenza. Il Municipio ha insomma indotto la proprietaria a temporeggiare con un atteggiamento costante di assoluta apertura a qualsiasi trattativa; di per sé questa attitudine non presta il fianco a critiche di sorta quanto a correttezza di fondo, ma se il Comune avesse escluso fin dall'inizio la possibilità di un accomodamento bonale è assai probabile che l'interessata si sarebbe regolata di conseguenza dando avvio subito al procedimento che ci occupa.\nRagioni dedotte dal principio della buona fede impongono dunque che alla Parrocchia siano corrisposti gli interessi d'uso (al tasso praticato dalle CFS) a contare dal 13 giugno 1989.\n6. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art. 28 e 31 LPamm (STA 24.8.90 in re C.).\nL'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone pertanto di ripartire tra le parti la tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili si ritengono invece compensate (art. 31 LPamm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 21 LPT; 23, 25 bis LE 1973; 66 LALPT; 9, 11, 39, 50, 73, 75 Lespr; 18, 28, 31 e 65 LPamm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza il dispositivo 1 della sentenza 26 gennaio 1995 (no. 10/93-37) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue:\n\"1. Per l'espropriazione materiale e formale di mq 1'265 della part. no. __________, il Comune di __________ verserà alla Parrocchia di __________ un'indennità di fr. 110.- il mq oltre interessi ai seguenti tassi annui:\n- del 5,5% dal 13 giugno 1989 al 31 maggio 1990;\n- del 6,5% dal 1° giugno 1990 al 31 marzo 1993;\n- del 5,5% dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993;\n- del 5% dal 1° ottobre 1993 in avanti.\"\n2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- (milleduecento) è posta per metà a carico del Comune di __________ e per il resto a carico della Parrocchia. Si danno per compensate le ripetibili.\n3. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}