{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-8_1996-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17037&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd111a17b598c79bf898dd7550b8a0a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:40", "Checksum": "20350a4b37a1e15a8dea0fb2225479b2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuest'ultima tesi è stata recentemente ripresa e sviluppata anche dal Tribunale della pianificazione del territorio (TPT). Chiamato a pronunciarsi sulla sorte di un vincolo AP/EP che il PR aveva imposto nel 1975 su un terreno di __________, il TPT ha escluso che il suddetto vincolo fosse decaduto alla scadenza del termine di attuazione del PR (TPT 6 febbraio 1996 in re __________). I giudici della pianificazione sono giunti a quella conclusione ritenendo in sostanza che il principio della durata indeterminata dei PR racchiuso nell'art. 21 LPT entrato in vigore il 1° gennaio 1980 dovesse prevalere su norme contrarie di diritto cantonale quali l'art. 23 LE 1973, impedendo ai vincoli contemplati dal PR di decadere. Al vincolo decaduto - ha osservato il TPT - subentra uguale vincolo. Non basta quindi per toglierlo dal fondo gravato che il vincolo venga a scadenza, occorre per giunta che il comune non lo ripresenti. Se lo fa, il fondo continua a essere vincolato. In realtà, sotto il profilo pianificatorio, il nuovo PR nel ripresentare le opere pubbliche non ancora attuate non fa che continuare il precedente. La cesura è guarita dalla ripresentazione. I due tronconi si congiungono riformando l'unità.\nL'opinione del TPT merita di essere condivisa. Con l'entrata in vigore della LPT, che per bisogni di sicurezza giuridica (cfr. DFGP/UPT, Commento LPT, N. 6 ad art. 21) ha conferito ai PR durata indeterminata, le restrizioni previste da tutti i PR comunali non decadono fintanto che un nuovo piano d'utilizzazione non viene a modificare il pregresso assetto pianificatorio affrancando i fondi gravati.\nNe segue che alla scadenza dei termini di attuazione del PR 1975 di __________ il vincolo AEP imposto quindici anni prima sul mapp. __________ non ha cessato di esplicare i propri effetti, continuando ad ingenerare espropriazione materiale. Il dies aestimandi va quindi fissato al 7 ottobre 1975, così come deciso dal primo giudice e riconosciuto dalle stesse parti in causa. Nel caso specifico, la correttezza di questa soluzione è oltretutto avvalorata dal fatto - deducibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti - che in realtà la Parrocchia ha manifestato con sufficiente chiarezza la propria volontà di farsi risarcire già nel 1989 (cfr. consid. 5), anno in cui le pretese notificate non potevano che riferirsi alle conseguenze del vincolo imposto nel 1975.\n3. L'insorgente ritiene che la richiesta d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale presentata nel 1993 dalla Parrocchia sia perenta in difetto di una sua tempestiva insinuazione entro il termine decennale previsto dall'art. 39 cpv. 1 Lespr. A torto tuttavia.\nIn effetti, la questione sollevata dal Comune è già stata essenzialmente affrontata e decisa dallo scrivente Tribunale nell'ambito di una pronunzia (STA 2 maggio 1994 in re C. = RDAT II-1994 N. 64) che ha generato un cambiamento di giurisprudenza - in seguito sempre riconfermato - circa la portata dell'art. 39 cpv. 1 Lespr nella versione entrata in vigore il 6 maggio 1988.\nIn quella decisione il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto modo di precisare che il nuovo art. 39 Lespr ha sancito una sorta di restituzione dei termini utili per insinuare pretese a titolo di espropriazione materiale. Secondo il diritto previgente, se una restrizione della proprietà aveva conseguenze equivalenti ad una espropriazione materiale, chi si riteneva leso doveva far valere le proprie pretese di indennità, pena la perenzione, entro un anno da quando il provvedimento era diventato definitivo (Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 5 ad art. 26 LE; Brenni, La perenzione dell'azione di espropriazione materiale giusta l'art. 39 Lespr, RDAT 1984 p. 265); la decorrenza infruttuosa di questo termine annuale di mera perenzione (DTF 113 Ib 370, 112 Ib 510; Brenni, op. cit., p. 265) comportava quindi la decadenza della pretesa e l'estinzione di tutti i diritti che ne derivavano (Grisel, Traité de droit administratif, p. 662 ss.). Il nuovo art. 39 cpv. 1 Lespr prevede invece che \"le pretese derivanti da vincoli che configurano gli estremi dell'espropriazione materiale devono essere fatte valere entro il termine di 10 anni dal giorno in cui è entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono far derivare le pretese\". L'art. 75 cpv. 2 Lespr stabilisce da parte sua che \"il termine di 10 anni di cui all'art. 39 cpv. 1 della presente legge decorre dalla sua entrata in vigore per tutti i vincoli preesistenti\". Per \"presente legge\" è da intendersi la modificazione che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1, 39 cpv. 5 e 75 cpv. 2 (cfr. rapporto 26 febbraio 1988 della Commissione della legislazione sul messaggio 9 dicembre 1987 concernente la modifica dell'art. 39 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971, RVGC sessione ordinaria autunnale 1987, p. 1179), novella legislativa entrata appunto in vigore il 6 maggio 1988 (RDAT II-1994 N. 64).\nLa dottrina ticinese concorda nel ritenere che il termine di dieci anni di cui all'art. 39 cpv. 1 Lespr si applica anche a tutte le restrizioni preesistenti e decorre a partire dal 6 maggio 1988, ossia dalla data di entrata in vigore della modifica della Lespr del 21 marzo 1988 (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 765).\nNe consegue che le pretese d'indennizzo notificate dalla Parrocchia si appalesano tempestive.\n4. Il Comune contesta la stima operata dal primo giudice in ordine al valore (edilizio pieno) del mapp. no. __________. Fondandosi sulle indennità fissate da questo Tribunale per l'espropriazione dei terreni necessari alla costruzione della nuova Casa comunale, dell'asilo, degli impianti sportivi e dei posteggi, ritiene che nel 1975 il valore venale del fondo parrocchiale doveva aggirarsi sui 100.- fr. il mq."}