{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-8_1996-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17037&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd111a17b598c79bf898dd7550b8a0a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:40", "Checksum": "20350a4b37a1e15a8dea0fb2225479b2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nF. All'accoglimento del ricorso si oppone il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, che sollecita la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione perviene la Parrocchia di __________, la quale contesta le tesi dell'insorgente appoggiandosi alla più recente giurisprudenza dello scrivente Tribunale pubblicata nella RDAT II-1994 N. 64; la resistente sottolinea inoltre i pregi del proprio mappale, che si trova all'interno di un quartiere di ville in collina e gode di una buona insolazione.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm); la situazione dei luoghi, segnatamente la posizione e le peculiarità del fondo espropriato, così come le caratteristiche delle particelle prese in considerazione dal primo giudice per l'estimo, sono infatti perfettamente note al Tribunale.\n2. In via preliminare, anche se la questione non è di per sé litigiosa, occorre accertare l'esatto dies aestimandi, ponendo mente al fatto - brevemente ricordato in narrativa - che i termini di attuazione del PR 1975 di __________ sono stati prorogati sino al 7 ottobre 1990 e che la successiva revisione del PR comunale è stata approvata dal Governo solo il 13 gennaio 1993. A fronte di questo apparente \"vuoto pianificatorio\", il quesito da porsi è dunque quello a sapere se il vincolo generatore di espropriazione materiale sia decaduto nell'ottobre del 1990 (consentendo a tutto il mapp. __________ di riacquistare la propria vocazione edilizia) per rinascere nel gennaio del 1993, o si sia invece protratto ininterrottamente. In altre parole, bisogna chiarire se nel caso di specie il dies aestimandi debba essere fissato al 7 ottobre 1975 o al 13 gennaio 1993; in quest'ultima evenienza l'impugnativa del Comune andrebbe respinta senza ulteriori disamine, giacché il controverso indennizzo espropriativo accordato alla Parrocchia in base ai presunti valori del 1975 risulterebbe in ogni modo inadeguato e come tale favorevole all'ente ricorrente.\nLa problematica in esame è già stata sottoposta al Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi nel 1990 su una fattispecie per certi versi analoga a quella qui dedotta in giudizio (STF 23 agosto 1990 in re A. e LLCC pubbl. nella RDAT II-1991 N. 68). In quel caso, tuttavia, l'Alta Corte federale aveva lasciato la questione indecisa (cfr. consid. 3c) annotando in particolare come l'approvazione del nuovo PR fosse avvenuta 6 giorni dopo la scadenza di quello antecedente, lasso di tempo durante il quale il fondo gravato dal vincolo AP/EP era rimasto colpito dal blocco edilizio di cui all'art. 25 bis cpv. 1 LE 1973. In effetti, una volta adottato dal Consiglio comunale, il nuovo PR - che prevedeva il mantenimento del terreno dei ricorrenti nella stessa zona - era stato pubblicato in vigenza di quello vecchio esplicando effetto anticipato fino al momento della sua approvazione da parte del Governo. Ne consegue che nei sei giorni intercorrenti tra la scadenza del vecchio PR e l'approvazione di quello nuovo non era sussistita alcuna possibilità di edificare il fondo: da un lato - aveva precisato il Tribunale federale - per il blocco edilizio sancito dall'art. 25 bis cpv. 1 LE, dall'altro perché la particella, nonostante la scadenza del piano anteriore, non solo non era stata inserita nel comprensorio edificabile, ma non era stata attribuita a nessun'altra zona e quindi non aveva subito declassamento di sorta al momento dell'approvazione del nuovo PR.\nLa prima parte della teoria affacciata dal Tribunale federale non contribuisce a risolvere il presente caso, poiché l'attuale PR di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato a distanza di quasi tre anni dalla sua pubblicazione, avvenuta dal 19 febbraio al 20 marzo 1990. In effetti, l'art. 66 cpv. 3 LALPT - che in parte ha ripreso i contenuti dell'or abrogato art. 25 bis cpv. 3 LE 1973 - prevede che il blocco edilizio decade se il governo non approva il PR entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione.\nRiprendendo tuttavia il secondo ragionamento esposto nel 1990 dall'Alta Corte federale, nell'evenienza concreta si potrebbe invero sostenere che i 1'265 mq della part. __________ colpiti dal vincolo AEP non hanno mai riacquistato vocazione edilizia posteriormente alla decadenza del PR 1975; il loro assetto pianificatorio è rimasto immutato nel tempo. Con l'entrata in vigore di quel PR lo scorporo in oggetto ha infatti trovato un ben preciso collocamento che il susseguente PR del 1993 ha semplicemente recuperato e ribadito."}