{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-8_1996-03-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17037&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd111a17b598c79bf898dd7550b8a0a2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:40", "Checksum": "20350a4b37a1e15a8dea0fb2225479b2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.03.1996 50.1995.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. ES 6/95 cm |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 21 febbraio 1995 del\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 26 gennaio 1995 (no. 10/93-37) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento di espropriazione materiale che la Parrocchia di __________, con istanza 25 maggio 1993, ha avviato nei confronti dell'insorgente a dipendenza dell'imposizione di un vincolo AEP sul mappale __________ RFD di __________; |\nviste le risposte:\n- 7 marzo 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 27 marzo 1995 della Parrocchia di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. La Parrocchia di __________ è proprietaria del mapp. no. __________ RFD di __________, un fondo prativo in declivio e di forma irregolare sito a ovest della strada cantonale __________, nelle immediate vicinanze della __________ e del cimitero.\nB. In data 7 ottobre 1975 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del Comune di __________ (PR 1975), con la conseguente inclusione di ca. 1'265 mq di questa particella di complessivi mq 3'628 in zona AEP; il vincolo è stato istituito in vista di un ampliamento del locale cimitero.\nI termini di attuazione del PR 1975 sono stati prorogati a due riprese: la prima volta sino al 7 ottobre 1987, la seconda con scadenza 7 ottobre 1990.\nLa successiva revisione del PR approvata dal Governo il 13 gennaio 1993 ha portato all'inserimento di tutto il fondo in zona AP-EP; i 2'363 mq antecedentemente posti in zona R3 sono stati infatti gravati da un vincolo EP allo scopo di edificare in loco un magazzino comunale.\nC. A far tempo dal 1989 il Consiglio parrocchiale ha intavolato intense trattative con l'Esecutivo di __________ per la cessione del terreno. Venuta meno la possibilità di addivenire ad un accordo bonale, con istanza 25 maggio 1993 la Parrocchia ha chiesto al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina l'avvio di una procedura di stima ex art. 39 Lespr, notificando una pretesa d'indennizzo di fr. 1'268'050.- per l'espropriazione materiale e formale di tutto il mapp. __________.\nNella sua risposta 23 luglio 1993 il Municipio ha comunicato che nel frattempo il Comune aveva deciso di acquistare solo la superficie (mq 1'265) necessaria all'ampliamento del cimitero e di affrancare dal vincolo la parte restante della proprietà per reinserirla in zona edificabile. Constatato come in passato la Parrocchia non avesse mai inoltrato richieste risarcitorie a titolo di espropriazione materiale, il convenuto ha proposto al Tribunale di accordare alla Parrocchia un'indennità corrispondente al prezzo usualmente pagato per l'acquisto di terreni agricoli.\nCon scritto 19 luglio 1994 il Comune ha poi fatto sapere che in data 29 marzo 1994 il Consiglio di Stato aveva approvato la variante di PR destinata a ricollocare 2'363 mq del fondo in zona R3 e che 1'070 mq di questa porzione ormai edificabile erano stati venduti alle PTT previo frazionamento e conseguente formazione di una nuova particella (no. __________).\nAll'udienza di conciliazione del 22 novembre 1994 il giudice delle espropriazioni ha sottoposto alle parti una soluzione transattiva che non ha trovato accoglienza da parte del Comune.\nD. Esaurite tutte le formalità procedurali, con sentenza 26 gennaio 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha riconosciuto alla Parrocchia di __________ un'indennità di fr. 160.- il mq per l'espropriazione materiale e formale di ca. 1'265 del mapp. no. __________, oltre agli interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a partire dal 18 gennaio 1993.\nAccertata la sussistenza di un'espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR 1975, il primo giudice ha proceduto ad una stima unica deducendo in sostanza il valore dello scorporo espropriato dagli indennizzi (da un minimo di fr. 80.-/mq ad un massimo di fr. 110.-/mq) accordati in passato ai proprietari dei terreni posti in zona AEP per la realizzazione della Casa comunale, dell'asilo e delle circostanti attrezzature pubbliche (impianti sportivi, posteggio, ecc.). La miglior posizione del fondo parrocchiale rispetto a quelle particelle ha tuttavia indotto il Tribunale di espropriazione a concedere un'indennità di gran lunga superiore: in concreto fr. 160.- il mq.\nE. Avverso la predetta pronunzia il Comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'indennità espropriativa venga limitata a fr. 30.- il mq; in via subordinata l'ente pubblico postula una riduzione del risarcimento a fr. 100.-/mq.\nRichiamandosi alla STA 26 agosto 1991 in re F. (= RDAT I-1992 N. 49), il ricorrente sostiene innanzi tutto che le pretese avanzate nel 1993 dalla Parrocchia a titolo di espropriazione materiale sarebbe perente in difetto di una tempestiva notifica entro il termine decennale di cui all'art. 39 cpv. 1 Lespr; ne consegue che il valore odierno della proprietà parrocchiale, in quanto priva di prerogative edilizie, dovrebbe aggirarsi attorno ai 30.- fr. il mq (valore agricolo).\nPreso atto delle indennità fissate da questo Tribunale per l'espropriazione dei terreni necessari alla costruzione della nuova Casa comunale, dell'asilo, degli impianti sportivi e dei posteggi (80-110.- fr. il mq), il Comune ritiene d'altronde che il valore pieno del mapp. 760 nell'ottobre 1975 non possa essere superiore a fr. 100.- il mq considerata soprattutto l'infelice collocazione del fondo a ridosso del cimitero."}