| | | | ||| | Incarto n. ES 11/94 leo | 31 marzo 1995 | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composto dei giudici: | Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi | | segretario: | Leopoldo Crivelli | statuendo sul ricorso del 28 ottobre 1994 della | | Comunione Ereditaria __________ e __________ rappr. da: __________ | || | | contro | | | | | la decisione 27 settembre 1994 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina | preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo ampia discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione: "1. Per l'espropriazione formale di ca. 92 mq del mapp. no. __________il Comune di __________e verserà un'indennità di fr. 320.-- il mq oltre interessi: - del 5,5 % dal 5 luglio 1993 al 30 settembre 1993 - del 5 % dal 1° ottobre 1993 in avanti. 2. In caso di transazione il Tribunale cantonale amministrativo rinuncerà al prelievo di spese e tassa di giudizio. 3. Alle parti è fissato un termine di 15 giorni per pronunciarsi sulla suddetta proposta. 4. In caso di mancata accettazione il Tribunale cantonale amministrativo emanerà il proprio giudizio senza ulteriori formalità." rilevato che con comunicazione 16 febbraio 1995, sia la ricorrente che il municipio hanno accettato la transazione succitata; considerato pertanto che il procedimento è così esaurito; decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse e spese. | | 3. | Intimazione a: | __________ | | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il Presidente: Il Segretario: