Nell'eventualità in cui fosse venuta meno l'espropriazione materiale ingenerata dal PR 1988, dovrà inoltre esaminare se i proprietari non hanno comunque diritto ad un risarcimento per il blocco del terreno intervenuto tra il 1988 ed il 1996 (espropriazione materiale temporanea: cfr. DTF 120 Ib 465). 4. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 5 LPT; 38, 39 LALPT; 50 Lespr; 13, 18, 28, 31 e 65 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 23 dicembre 1994 (no. 27/89-219) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata;