Se lo scrivente Tribunale dovesse pronunciarsi direttamente sulla problematica, i contendenti sarebbero infatti privati indebitamente della doppia giurisdizione cantonale garantita dalla Lespr. Per non incorrere in una simile violazione dei diritti delle parti, è quindi necessario accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm) suscettibile di essere nuovamente attaccato innanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Il giudice di prime cure, dopo aver valutato con l'ausilio dei suoi periti la portata della variante che il Consiglio di Stato ha approvato il 17 aprile 1996 relativamente al mapp.