Questa tesi è avversata dai privati, i quali si ritengono tuttora vittime di un'esproprio materiale a dipendenza della gravità delle limitazioni imposte sulla parte più pregevole del loro fondo. In sostanza, la materia della lite odierna si concentra dunque sul quesito a sapere se le restrizioni sancite dalla variante di PR del 1996 siano costitutive di espropriazione materiale al pari di quelle istituite nel 1988. La questione non può tuttavia essere affrontata e decisa in questa sede. Se lo scrivente Tribunale dovesse pronunciarsi direttamente sulla problematica, i contendenti sarebbero infatti privati indebitamente della doppia giurisdizione cantonale garantita dalla Lespr.