Il comune ha così avuto modo di ribadire il buon fondamento della propria impugnativa, mentre i resistenti hanno invitato il Tribunale a statuire in base alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento dell'emanazione della decisione di prima istanza, contestando peraltro la decadenza dell'espropriazione materiale; a loro avviso, le restrizioni imposte con la nuova variante - al pari delle precedenti - sarebbero di una gravità tale da ingenerare un obbligo di indennizzo a carico dell'ente pubblico. Considerato, in diritto 1.