{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-6_1996-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17035&nX40_KEY=4933401&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c2c8d276d4b5f52f93379d0b0d36393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.1996 50.1995.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.1996 50.1995.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.1996 50.1995.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:22:13", "Checksum": "48bd409ccf2b5c2c7cfee3eb761ceff5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.1996 50.1995.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA seguito di un'udienza in contraddittorio esperita il 20 giugno 1996, alle parti è stata data facoltà di presentare un memoriale conclusivo per esprimersi sulle conseguenze del nuovo assetto pianificatorio. Il comune ha così avuto modo di ribadire il buon fondamento della propria impugnativa, mentre i resistenti hanno invitato il Tribunale a statuire in base alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento dell'emanazione della decisione di prima istanza, contestando peraltro la decadenza dell'espropriazione materiale; a loro avviso, le restrizioni imposte con la nuova variante - al pari delle precedenti - sarebbero di una gravità tale da ingenerare un obbligo di indennizzo a carico dell'ente pubblico.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo per effetto delle ferie giudiziarie (art. 50 cpv. 3 Lespr e 13 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie, senza procedere ad ulteriori accertamenti; il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare invero idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Come ricordato in narrativa, il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha deciso di accordare un risarcimento ai proprietari del mapp. __________, ritenendo che il vincolo AP istituito nel 1988 sul loro fondo fosse costitutivo di espropriazione materiale. Nel frattempo, la situazione di fatto e di diritto vigente al momento di quella pronunzia è radicalmente mutata. In effetti, il 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha approvato con effetto costitutivo (cfr. art. 39 LALPT) una variante del PR di __________ volta chiaramente ad evitare l'esproprio materiale della proprietà __________ mediante un'attenuazione delle restrizioni imposte nel 1988.\nI resistenti sostengono che il Tribunale cantonale amministrativo dovrebbe ignorare il nuovo assetto pianificatorio entrato in vigore posteriormente all'inoltro del gravame e statuire quindi sulla base delle circostanze giudicate dalla prima istanza.\nA torto, tuttavia.\nContrariamente a quanto ritengono i privati richiamandosi all'art. 61 PAmm, allorquando è chiamata a decidere le impugnative presentate contro le sentenze dei Tribunali di espropriazione la scrivente autorità di ricorso apprezza liberamente il fatto ed il diritto (art. 50 cpv. 1 Lespr) fondandosi peraltro sulla situazione esistente al momento della sua pronunzia. Il principio di legalità impone infatti che le autorità amministrative dotate di libero potere d'esame (com'è certamente il Tribunale cantonale amministrativo in materia espropriativa) applichino il diritto vigente al momento dell'emanazione della loro decisione, anche in assenza di una specifica disposizione legale al riguardo (cfr., sull'argomento, DTF 4 ottobre 1993 in re N./LLCC e rinvii = RDAT II-1994 N. 22). A nulla giova il fatto, ampiamente sottolineato dai resistenti in sede di conclusioni, che la variante approvata dal Governo sia stata impugnata innanzi al Tribunale della pianificazione del territorio; il ricorso che i proprietari della part. 380 hanno inoltrato avverso il nuovo assetto pianificatorio del loro terreno non ha effetto sospensivo (art. 38 cpv. 5 LALPT), per cui l'attuale regime è esecutivo e vincolante.\nNe discende che il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto a valutare la presente controversia alla luce delle nuove restrizioni entrate in vigore il 17 aprile 1996.\n3. A mente del ricorrente, le misure di recente approvate dal Consiglio di Stato permettono di sfruttare la part. __________ conformemente alla sua originaria vocazione edilizia, per cui verrebbe meno l'espropriazione materiale provocata dai vincoli imposti nel 1988. Questa tesi è avversata dai privati, i quali si ritengono tuttora vittime di un'esproprio materiale a dipendenza della gravità delle limitazioni imposte sulla parte più pregevole del loro fondo.\nIn sostanza, la materia della lite odierna si concentra dunque sul quesito a sapere se le restrizioni sancite dalla variante di PR del 1996 siano costitutive di espropriazione materiale al pari di quelle istituite nel 1988. La questione non può tuttavia essere affrontata e decisa in questa sede. Se lo scrivente Tribunale dovesse pronunciarsi direttamente sulla problematica, i contendenti sarebbero infatti privati indebitamente della doppia giurisdizione cantonale garantita dalla Lespr. Per non incorrere in una simile violazione dei diritti delle parti, è quindi necessario accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm) suscettibile di essere nuovamente attaccato innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.\nIl giudice di prime cure, dopo aver valutato con l'ausilio dei suoi periti la portata della variante che il Consiglio di Stato ha approvato il 17 aprile 1996 relativamente al mapp. __________ di __________, dovrà determinarsi sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale e sulle pretese d'indennizzo (ri)presentate dalla famiglia __________. Nell'eventualità in cui fosse venuta meno l'espropriazione materiale ingenerata dal PR 1988, dovrà inoltre esaminare se i proprietari non hanno comunque diritto ad un risarcimento per il blocco del terreno intervenuto tra il 1988 ed il 1996 (espropriazione materiale temporanea: cfr. DTF 120 Ib 465).\n4. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 5 LPT; 38, 39 LALPT; 50 Lespr; 13, 18, 28, 31 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è accolto.\n§. Di conseguenza:"}