{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-6_1996-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17035&nX40_KEY=4933401&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c2c8d276d4b5f52f93379d0b0d36393"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.1996 50.1995.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.1996 50.1995.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.1996 50.1995.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:22:13", "Checksum": "48bd409ccf2b5c2c7cfee3eb761ceff5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.1996 50.1995.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 31 gennaio 1995 del\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 23 dicembre 1994 (no. 27/89-219) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ e __________ hanno inoltrato il 4 ottobre 1989 nei confronti del Comune di __________ relativamente al mapp. no. __________ RFD; |\nviste le risposte:\n- 6 febbraio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 7 marzo 1995 __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ e la sorella __________ sono proprietari del mapp. no. __________ RDF di __________, un fondo prativo di 2'730 mq adagiato in posizione panoramica a valle della strada principale che da __________ sale in direzione del villaggio.\nB. In data 18 ottobre 1988 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________, con la conseguente inclusione della part. __________ in zona AP. Il vincolo è stato istituito allo scopo di salvaguardare il punto di vista emergente in località __________ e di realizzare sul fondo un'infrastruttura ricreativa.\nC. Ritenendosi lesi dalla misura pianificatoria, con istanza 4 ottobre 1989 i proprietari hanno convenuto in giudizio il comune innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, chiedendo un indennizzo di fr. 350.- il mq per titolo di espropriazione materiale.\nIn sede di risposta il municipio di __________ ha comunicato di avere allo studio una variante di PR suscettibile di modificare in maniera sostanziale l'assetto pianificatorio del fondo; data la provvisorietà del vincolo, il convenuto ha quindi contestato l'avverarsi di un'espropriazione materiale, osservando come il valore della componente edilizia della particella non potesse essere comunque superiore a fr. 200.- il mq.\nAll'udienza di conciliazione del 12 marzo 1991 le parti hanno concordato una sospensione della procedura in attesa di conoscere gli esiti degli studi pianificatori avviati dal comune. Trascorsi oltre due anni senza che si fossero prodotti risultati concreti, gli espropriati hanno postulato la continuazione della causa. Il Tribunale di espropriazione ha pertanto indetto una nuova udienza per il 14 ottobre 1993, cui ha fatto seguito un nutrito invio di corrispondenza da parte di entrambi i contendenti ed il dibattimento finale, tenutosi il 27 settembre 1994.\nD. Esaurite tutte le formalità processuali, con sentenza 23 dicembre 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha riconosciuto ai privati un'indennità di fr. 200.- il mq per l'espropriazione materiale del mapp. __________, oltre agli interessi - al tasso usuale praticato dalle CFS - a partire dal 4 ottobre 1989.\nConstatato che a dispetto degli studi in atto l'assetto pianificatorio del fondo non era minimamente mutato dall'entrata in vigore del PR 1988, il primo giudice ha ammesso siccome pacifica la sussistenza di un'espropriazione materiale. Donde la condanna del comune al versamento di un indennizzo ex art. 5 cpv. 2 LPT corrispondente alla quotazione commerciale del terreno nell'ottobre 1988 (fr. 225.- il mq) dedotto il valore della sua funzione agricola residua (fr. 25.- il mq).\nE. Mediante ricorso 31 gennaio 1995 il comune di __________ ha impugnato la predetta decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone l'annullamento.\nL'ente pubblico ha rilevato in sostanza che la maggior parte del mapp. __________ sarebbe stata ben presto affrancata dal vincolo AP ed assegnata alla zona R2. Questa variante di PR, appositamente elaborata per ovviare all'espropriazione materiale, avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio comunale nel corso della primavera del 1995.\nF. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del gravame senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione sono pervenuti gli espropriati, criticando la tattica dilatoria del comune e annotando che la variante in discussione, quantunque approvata, non avrebbe comunque rimediato all'espropriazione materiale prodotta dal PR del 1988.\nG. Il 13 febbraio 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato la modifica di PR concernente la part. __________.\nAssunte informazioni circa i presumibili tempi di approvazione del nuovo assetto pianificatorio e raccolto il parere dei resistenti in ordine ad un'eventuale sospensione della causa, questo Tribunale ha deciso di soprassedere momentaneamente all'emanazione del proprio giudizio.\nCon risoluzione 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR proposta dal comune. Di conseguenza, ca. 100 mq (ml 10 x 10) posti sulla sommità del fondo sono rimasti gravati da un vincolo AP per la creazione di un punto panoramico con cannocchiale di vista, mentre i restanti 2'600 mq sono stati assegnati alla zona R2; su una fascia (ca. 500 mq) di questa porzione di terreno è stato tuttavia imposto un divieto di edificazione e, più a valle, una limitazione delle altezze delle costruzioni e delle opere di cinta, al fine di salvaguardare la vista dalla sovrastante zona AP."}