| preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo del 13 aprile 1995, dopo ampia discussione, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione: "1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai proprietari del mapp. n. __________ RFD le seguenti indennità: a) per l'esproprio formale del terreno necessario alla realizzazione del marciapiede un'indennità di fr. 50.-- il mq. L'esatta porzione di terreno espropriato verrà accertata in sede di misurazione effettiva; b) per la soppressione delle piante pregiate ospitate sullo scorporo espropriato e la messa a dimora della nuova siepe un'indennità omnicomprensiva di fr. 3'500.--; oltre interessi al 5 % dal 19.11.1993. 2.