| | | | ||| | Incarto n. ES 4/95 leo | 12 maggio 1995 | In nome | | || | Il Tribunale cantonale amministrativo | ||||| | | ||||| | | ||||| | composto dei giudici: | Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi | | segretario: | Leopoldo Crivelli | statuendo sul ricorso del 30 gennaio 1995 di | | __________ rappr. da: avv. __________ | | | Contro | | | la decisione 23 dicembre 1994 (n. 13/93-47) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina; | preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo del 13 aprile 1995, dopo ampia discussione, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione: "1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai proprietari del mapp. n. __________ RFD le seguenti indennità: a) per l'esproprio formale del terreno necessario alla realizzazione del marciapiede un'indennità di fr. 50.-- il mq. L'esatta porzione di terreno espropriato verrà accertata in sede di misurazione effettiva; b) per la soppressione delle piante pregiate ospitate sullo scorporo espropriato e la messa a dimora della nuova siepe un'indennità omnicomprensiva di fr. 3'500.--; oltre interessi al 5 % dal 19.11.1993. 2. Alle parti è assegnato un termine di 15 (quindici) giorni per pronunciarsi in merito, fermo restando che in caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo non preleverà né spese, né tasse di giustizia e non assegnerà ripetibili." rilevato che sia il Dipartimento del territorio, Ufficio acquisizione terreni, con comunicazione 25 aprile 1995, sia la patrocinatrice dei ricorrenti con scritto 8 maggio 1995, hanno aderito alla suddetta transazione; considerato pertanto che il procedimento è così esaurito, decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il Presidente: Il Segretario: