Una simile comprova non era neppure necessaria ai fini del giudizio; il giudice ed i periti che compongono il Tribunale di prima istanza si sono infatti pronunciati positivamente circa la ricorrenza dell'espropriazione materiale senza neppure conoscere il contenuto della domanda di costruzione, che è stata versata agli atti solo in occasione dell'ultima udienza tenutasi il 28 settembre 1994. Ne consegue che i resistenti non possono vedersi rifuse le spese di progettazione affrontate senza alcuna reale necessità od esigenza connessa con la procedura di espropriazione materiale.