108 Ib 334 consid. 4c). Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di poter operare una stima unica partendo dal presupposto che tra l'intervento costitutivo di espropriazione materiale e la data determinante per la fissazione dell'indennità dovuta a titolo di espropriazione formale, il valore metrico (residuo) del fondo divenuto inedificabile è rimasto sostanzialmente immutato. Approfondite indagini recentemente effettuate dal Tribunale cantonale amministrativo rivelano infatti che in questi ultimi anni in Ticino non è intervenuta alcuna significativa modifica del valore dei fondi agricoli.