Accertato in modo ormai insindacabile l'avverarsi di un'espropriazione materiale per i motivi dianzi evocati, il relativo risarcimento va calcolato su tutta la superficie del terreno in ragione del fatto che il vincolo ritenuto generatore di espropriazione materiale ha comportato l'inedificabilità dell'intera particella. Ad identica conclusione si perviene applicando la definizione giurisprudenziale di espropriazione materiale, giacché la limitazione nell'esercizio del diritto di proprietà reputata costitutiva di espropriazione materiale si estende con ogni evidenza all'insieme del fondo.