art. 5 e 6 Lespr). Ciò non significa tuttavia che il concetto di ampliamento di cui agli art. 5 e 6 Lespr non possa trovare applicazione nelle procedure di espropriazione materiale; l'art. 1 cpv. 2 Lespr e gli stessi materiali legislativi (cfr. messaggio 9 luglio 1969 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente il disegno di una nuova legge di espropriazione in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, p. 1614) prevedono infatti chiaramente l'applicabilità delle norme regolanti l'espropriazione formale a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di un'espropriazione. In virtù dell'art. 6 cpv.