con una simile base legale, l'ente pubblico convenuto in una causa di espropriazione materiale può quindi domandare un completamento dell'espropriazione ed ottenere di conseguenza l'esproprio formale del terreno senza dover rispettare le formalità tipiche di quest'ultima specifica procedura. Contrariamente alle legislazioni di altri cantoni (ad esempio Sciaffusa, oggetto della DTF 114 Ib 174), quella ticinese conosce l'istituto dell'ampliamento solo quale estensione spaziale dell'espropriazione formale (da parziale in totale; cfr. art. 5 e 6 Lespr).