Ne consegue che indipendentemente dalla ricorrenza di un'espropriazione materiale, il promovimento di una procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione di un'opera è ammissibile solo sulla base di un progetto concreto che consenta all'espropriato di tutelare i suoi interessi con piena cognizione di causa. Per essere più precisi, un ente pubblico non può dar avvio all'esproprio formale di un fondo o di parte di esso senza ossequiare le formalità procedurali imposte dagli art. 20 ss. Lespr e questo nemmeno se la superficie di cui domanda l'acquisizione è stata con certezza colpita da una pregressa espropriazione materiale.