è regolarmente cresciuta in giudicato, per cui lo scrivente Tribunale si asterrà da qualsiasi considerazione sull'argomento limitandosi ad esaminare le censure sollevate dall'insorgente in ordine al negato esproprio formale del terreno ed all'indennizzo riconosciuto agli espropriati. Ciò non gli impedisce comunque di criticare le scelte procedurali operate dal primo giudice e di ribadire in particolare il proprio dissenso riguardo alla prassi di scindere il giudizio sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale da quello sulla valutazione della relativa indennità (cfr. STA 6 giugno 1995 in re Comune di __________, nota ai patrocinatori delle parti). 3.