{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-3_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17032&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dbac37ad14e0d53f50bafd638640e070"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:20", "Checksum": "1ee799bcc222b1b1c97b2f9581a54625", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDagli atti risulta evidente che il progetto di cui si tratta è stato allestito nel settembre del 1993, a distanza di pochi mesi dalla decadenza della zona di pianificazione ex art. 27 LPT e 16-25 DEPT instaurata il 5 giugno 1990. In quel momento era allo studio una variante di PR destinata a modificare il tracciato della SR2 in modo tale da salvaguardare l'edificabilità della part. __________, ma dal profilo giuridico la situazione non era affatto ambigua: il vincolo costituito dall'originario piano viario era del tutto operante e con ogni evidenza impediva che sul fondo si potesse costruire una casa d'abitazione. I resistenti sapevano benissimo che il suddetto aggravio pianificatorio comprometteva la costruzione in loco di una casa d'abitazione, tant'è che hanno dato avvio alla procedura che ci occupa invocando questa specifica circostanza. Essendo assistiti da un legale non potevano nemmeno ignorare che la loro proprietà avrebbe potuto riacquistato gran parte delle potenzialità edificatorie perse nel 1985 solo se il Consiglio di Stato avesse approvato una modifica di PR contemplante uno spostamento del tracciato della strada di raccordo __________ (cfr. art. 39 e 41 cpv. 2 LALPT).\nE' ben vero che pendente causa, segnatamente il 9 agosto 1993, il Municipio di __________ ha comunicato al Tribunale di espropriazione di voler rinunciare al vincolo del 1985 tramite una variante di PR, ma è altrettanto vero che tale dichiarazione era accompagnata da una riserva riferita alla necessità di far approvare il nuovo assetto pianificatorio dalle competenti autorità. Orbene, in questo specifico frangente il Comune si è comportato in maniera ineccepibile ed inequivocabile: si è limitato infatti a manifestare la propria intenzione di affrancare il mapp. __________ dai pregiudizievoli vincoli in vigore sottolineando tuttavia che la variante di PR a tal scopo approntata mancava ancora delle approvazioni necessarie per esplicare l'effetto divisato.\nL'argomentazione secondo cui la domanda di costruzione era necessaria per dimostrare la validità del vincolo e la sussistenza dell'espropriazione materiale appare alquanto pretestuosa. L'esistenza del vincolo era indubbia per le ragioni dianzi esposte. Quanto alle sue conseguenze, era certamente compito del Tribunale di espropriazione accertarle. Ai privati che si ritengono colpiti da un'espropriazione materiale compete innanzi tutto la facoltà di far valere delle pretese conformemente all'art. 39 Lespr. In caso di contestazione, la procedura che segue è retta dal principio inquisitorio (art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 LPamm), per cui gli elementi suscettibili di determinare la decisione vengono accertati d'ufficio dal Tribunale di espropriazione; alle parti incombe un semplice dovere di collaborazione nell'appuramento dei fatti e nell'assunzione delle prove. Nell'evenienza concreta, gli espropriati non erano assolutamente tenuti a dimostrare mediante un progetto di costruzione che in assenza di vincoli il mapp. __________ sarebbe stato concretamente edificabile. Una simile comprova non era neppure necessaria ai fini del giudizio; il giudice ed i periti che compongono il Tribunale di prima istanza si sono infatti pronunciati positivamente circa la ricorrenza dell'espropriazione materiale senza neppure conoscere il contenuto della domanda di costruzione, che è stata versata agli atti solo in occasione dell'ultima udienza tenutasi il 28 settembre 1994.\nNe consegue che i resistenti non possono vedersi rifuse le spese di progettazione affrontate senza alcuna reale necessità od esigenza connessa con la procedura di espropriazione materiale.\n6. La regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dell'art. 50 cpv. 3 Lespr, gli art. 28 e 31 LPamm (STA 24.8.90 in re C.).\nL'accoglimento dell'impugnativa impone dunque di addossare ai resistenti la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili, dato che il Comune si è fatto patrocinare da un legale (art. 31 LPamm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 4, 22 ter Cost; 5, 19, 27 LPT; 39, 41 LALPT; 16-25 DEPT 1980; 22, 33 LS; 1, 5, 6, 20 ss., 39, 47, 50 Lespr; 18, 28 e 31 LPamm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 12 dicembre 1994 (no. 268/184) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata e riformata come segue:\n\"1. Il Comune di __________ è condannato a versare a __________ e __________ un'indennità di fr. 210.- il mq per l'espropriazione materiale e formale del mapp. no. __________ RFD di __________, con interessi al 5% dal 14 febbraio 1986 al 31 maggio 1986, al 4,5% dal 1° giugno 1986 al 31 maggio 1989, al 5,5% dal 1° giugno 1989 al 31 maggio 1990, al 6,5% dal 1° giugno 1990 al 31 marzo 1993, al 5,5% dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993 e al 5% dal 1° ottobre 1993 in avanti.\n2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 254.20 sono poste a carico del Comune di __________.\n3. Il Comune di __________ verserà alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.\"\n2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- (milleduecento) è posta a carico di __________ e __________ in solido, con l'ulteriore obbligo di versare al Comune di __________ fr. 2'500.- (duemilacinquecento) a titolo di ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}