{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-3_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17032&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dbac37ad14e0d53f50bafd638640e070"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:20", "Checksum": "1ee799bcc222b1b1c97b2f9581a54625", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.1996 50.1995.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.3. Di norma, un fondo colpito da espropriazione materiale perde integralmente la propria componente edilizia (si pensi al classico esempio costituito dalle proprietà edificabili incluse in zona AP-EP) e quindi il suo cosiddetto valore residuo si riduce a quello di un buon terreno agricolo. E' risaputo che alle nostre latitudini tale valore si aggira attorno ai fr. 30.- il mq, senza particolari differenze tra Sopra e Sottoceneri (cfr. RDAT 1990 N. 58 e 1989 N. 73, così come le indagini condotte sulle quotazioni dei terreni agricoli in RDAT II-1994 N. 64).\nIn casu il valore residuo del mapp. __________ va però stimato tenendo presente che il vincolo ritenuto generatore di espropriazione materiale non ha completamente mortificato le potenzialità edificatorie di tutto il fondo. In effetti, il tracciato stradale preclude la costruzione di una casa d'abitazione, ma non impedisce che sulla superficie restante di circa 370 mq non colpita dal vincolo vengano realizzati manufatti o impianti di ridotte dimensioni purché conformi alla destinazione di zona. D'altra parte, l'area non occupata dal percorso stradale mantiene valenze commerciali che nell'estimo della funzione residua non possono essere ignorate: basti solo pensare, come ben sottolinea il ricorrente, alle possibilità di permuta o di cessione, oppure di trasferimento degli indici edificatori, con i fondi confinanti.\nAdottando per analogia un metodo di calcolo escogitato dallo stesso Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina (RDAT 1988 N. 73), il valore dei 370 mq liberi da vincoli può essere apprezzato nel modo seguente:\n- valore massimo per i confinanti: fr. 210.-/mq (valore edilizio pieno)\n- valore minimo per i proprietari: fr. 70.-/mq (1/3 del valore edilizio pieno)\n- valore medio: fr. 140.-/mq\nPosto che il valore residuo dei 90 mq interessati dal tracciato della strada può essere effettivamente stimato a 30.- fr. il mq, quello di tutta la proprietà ammonta dunque a\nfr. 30.- x 90 mq + fr. 140.- x 369 mq = fr. 118,40/mq\n459 mq\nil che porta a quantificare in fr. 92.- il mq oltre interessi l'indennizzo dovuto ai resistenti per l'espropriazione materiale del mapp. __________.\n5. L'indennità di espropriazione materiale che il Comune dovrebbe versare agli espropriati è superiore ad un terzo del valore venale del fondo. Sono quindi date tutte le premesse per accogliere la domanda di ampliamento dell'espropriazione tempestivamente formulata dall'ente pubblico in virtù dell'art. 6 cpv. 1 e 2 Lespr.\nOccorre tuttavia quantificare il relativo risarcimento, tenendo presente che se l'espropriazione materiale è seguita da un'espropriazione formale, l'indennità va di principio stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di espropriazione anche laddove sia attuata una sola procedura di stima (DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a), con la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai fini della espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto una evoluzione nel corso degli anni (DTF 114 Ib 111 consid. 2a; 114 Ib 122 consid. 7a; 108 Ib 334 consid. 4c).\nNel caso di specie, questo Tribunale ritiene di poter operare una stima unica partendo dal presupposto che tra l'intervento costitutivo di espropriazione materiale e la data determinante per la fissazione dell'indennità dovuta a titolo di espropriazione formale, il valore metrico (residuo) del fondo divenuto inedificabile è rimasto sostanzialmente immutato. Approfondite indagini recentemente effettuate dal Tribunale cantonale amministrativo rivelano infatti che in questi ultimi anni in Ticino non è intervenuta alcuna significativa modifica del valore dei fondi agricoli.\nAi fini della determinazione dell'indennità è quindi sufficiente attenersi al valore edilizio del mapp. no. __________ nel luglio del 1985: in concreto fr. 210.- il mq.\n6. Il Comune contesta infine nel principio il risarcimento di fr. 17'512.- che il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto ai privati per le spese di progettazione. A mente del ricorrente, i proprietari hanno affrontato questo esborso inutilmente, ben consci del fatto che il previsto tracciato della strada ostava alla costruzione di una casa d'abitazione sul loro fondo.\nGli espropriati sostengono invece di aver fatto allestire il progetto allegato alla domanda di costruzione 15 settembre 1993 per ottenere chiarezza in ordine alla validità del vincolo e per comprovare la ricorrenza dell'espropriazione materiale.\nLa giurisprudenza ammette la rifusione delle spese di progettazione divenute inutili in caso di espropriazione del tutto imprevedibile (DTF 102 Ia 253) o quando si tratta di proteggere il principio della buona fede (DTF 108 Ib 357), mentre di principio la nega se la domanda di costruzione non era conforme alla regolamentazione edilizia in vigore al momento del suo inoltro (DTF 112 Ib 118)."}